Il servizio concerne l’accertamento e il controllo dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici di tutti i comuni della provincia di Benevento, esclusa la città capoluogo. In quanto secondo la normativa per i comuni con oltre quarantamila abitanti il soggetto responsabile del controllo degli impianti termici è il comune stesso e non la provincia.
La verifica degli impianti termici si pone le finalità di:
– migliorare l’efficienza energetica attraverso il contenimento dei consumi di energia.
– incrementare la qualità ambientale mediante la riduzione delle emissioni di gas-serra nell’atmosfera.
– tutelare la salute pubblica grazie ad una maggiore sicurezza degli impianti.
La Provincia di Benevento ha affidato all’ASEA, con delibera del Consiglio Provinciale n.22 del 27 feb. 2008, l’attivazione del servizio di verifica degli impianti termici in attuazione dell’art. 4, comma 4, della legge 9 Gennaio 1991 n° 10 e dei relativi decreti attuativi e s.m.i.. Affidamento successivamente rinnovato con Delibera C.P. n 44 del 30.12.2020
Il Disciplinare Tecnico della Funzione pubblica di accertamento, ispezione e controllo degli impianti termici approvato dalla Provincia di Benevento recepisce le novità introdotte dalla nuova normativa in materia.
Leggi l’Informativa trattamento dati utenti ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679.
La normativa vigente prevede ed impone al responsabile d’impianto (proprietario, locatario o terzo responsabile) la regolare manutenzione dell’impianto termico con cadenze e modalità stabilite e la verifica del rendimento di combustione del generatore con periodicità differenziata in funzione delle caratteristiche e della vetustà dell’impianto.
L’avvenuta effettuazione della manutenzione e della verifica del rendimento di combustione del generatore devono essere dimostrate trasmettendo all’ente preposto per i controlli una dichiarazione redatta su apposita modulistica.
A partire dal 01/06/2014 tutti gli impianti di climatizzazione sono muniti di “ libretto per la climatizzazione” di cui all’allegato I del DPR 74/2013;
inoltre con il D.M. 10 febbraio 2014 (G.U. n. 55 del 07/03/2014) sono stati emanati i rapporti di controllo di efficienza energetica diversificati in rispondenza della tipologia impiantistica presente nell’edificio e precisamente:
Allegato II – Rapporto di controllo di efficienza energetica tipo 1 (gruppi termici)
Allegato III – Rapporto di controllo di efficienza energetica tipo 2 (gruppi frigo)
Allegato IV – Rapporto di controllo di efficienza energetica tipo 3 (scambiatori)
Allegato V – Rapporto di controllo di efficienza energetica tipo 4 (cogeneratori)
Si ribadisce inoltre che con la legge della Regione Campania 39/2018 e successive Linee Guida (delibera G.R. n° 100 del 29/02/2024) le attività di manutenzione e controllo relative all’efficienza energetica è stata estesa anche agli apparecchi alimentati a biomassa solida (legna – pellets – gusci – bricchette – cippato) ed altri combustibili ammessi dal D.lgs. 152/06.
L’allegato rispondente per le attività di controllo e manutenzione dei predetti apparecchi è l’allegato Tipo 1 BS approvato dal Consiglio Provinciale della Provincia di Benevento (Ente Competente stabilito dalla legge 10/91 e successivi decreti Legislativi) con Deliberazione n° 24 del 13/09/2022;
L’onere della trasmissione dell’apposita dichiarazione, sottoscritta dal responsabile dell’impianto termico, sarà effettuata direttamente dal manutentore/installatore.
Leggi le FAQ generali sul servizio di verifica degli impianti di climatizzazione.
Leggi la Nota informativa inerente il D.M. 26/06/2015 – Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici.
Ai sensi del d.p.r. 74/2013, sono soggetti a controllo di efficienza energetica gli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kw e gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kw nonché tutti gli impianti ad essi assimilati. I controlli di efficienza energetica, in ragione delle peculiarità di cui all’art. 10, comma 3, del d.p.r. 74/2013 ed in conformità con le disposizioni regionali in materia, sono effettuati secondo le periodicità stabilite dall’autorità competente coerentemente con la tipologia e la potenza degli impianti.
I rapporti di controllo di efficienza energetica devono essere consegnati all’Asea corredati dell’appropriato bollino seriale secondo l’articolazione degli impianti.
La trasmissione dei rapporti è eseguita esclusivamente dai manutentori o dai terzi responsabili in conformità con le procedure e i termini stabiliti dall’Asea.
Il «bollino seriale» rilasciato dall’Asea agli operatori rispondenti ai requisiti di cui al disciplinare tecnico provinciale, viene apposto sul rapporto di efficienza energetica al termine delle operazioni di controllo e manutenzione.
Biennio 2024-25: i Rapporti di controllo di efficienza energetica devono essere trasmessi all’Asea entro il 31dicembre 2025
Si fa presente alle ditte di installazione, manutenzione e centri di assistenza che il trasferimento all’ASEA delle dichiarazioni di “efficienza energetica” per il biennio 2018/19 all’ASEA è ammesso esclusivamente con trasmissione telematica attraverso il “portale manutentori”, appositamente strutturato e dedicato esclusivamente alle ditte in regola con le procedure amministrative previste per l’adesione.
Campagna informativa 2022-23: Informativa per i sindaci – Video del seminario tecnico fomativo manutenzione impianti climatizzazione alimentati a biomassa solida
Il DPR 74/2013 stabilisce le regole per l’esercizio, la manutenzione e il controllo degli impianti di climatizzazione e riscaldamento. Il responsabile dell’impianto (proprietario o inquilino) ha il dovere di eseguire la manutenzione periodica, conservare il Libretto di Impianto e rispettare i limiti di temperatura.
I doveri e i diritti principali stabiliti dal decreto si riassumono in:
· Diritto alla temperatura ideale: Durante il funzionamento dell’impianto di riscaldamento, la temperatura massima negli edifici non deve superare i 20° C (con una tolleranza di ± 2° C). Per il raffrescamento estivo, la temperatura non deve scendere sotto i 26° C (con una tolleranza di -2° C).
· Diritto alla documentazione: Il responsabile dell’impianto ha diritto e obbligo di possedere il Libretto di impianto e il Rapporto di controllo di efficienza energetica (rilasciato dal manutentore a ogni controllo). In caso di locazione, l’inquilino ha diritto di ricevere copia della documentazione e del libretto aggiornato.
· Dovere di manutenzione: Il proprietario (o l’inquilino, a seconda degli accordi contrattuali) è il responsabile dell’impianto e ha il dovere di far eseguire le manutenzioni periodiche obbligatorie. Le scadenze sono stabilite dal costruttore della caldaia o dall’installatore e, in mancanza di queste, si applicano le scadenze regionali.
· Dovere di controllo dell’efficienza (fumi): Oltre alla pulizia ordinaria, è previsto per legge il controllo dei fumi a scadenze precise, che varia in base alla potenza e al tipo di combustibile.
· Dovere di affidarsi a professionisti: Le operazioni di controllo e manutenzione devono essere eseguite esclusivamente da aziende e tecnici abilitati (ai sensi del DM 37/2008).
Conservazione documenti: Custodire il libretto di impianto e consegnarlo aggiornato all’acquirente o al nuovo inquilino in caso di trasferimento.
Diritti e Deleghe (Terzo Responsabile):
· Delega delle responsabilità: Il responsabile può delegare la gestione dell’impianto a un Terzo Responsabile (impresa certificata), il quale assume tutti gli obblighi e le responsabilità civili e penali del caso.
· Rispetto dei limiti: Gli occupanti hanno il diritto a un ambiente climatizzato nei limiti di legge (es. massimi di 20°C per il riscaldamento), con accensione consentita solo per determinati periodi e fasce orarie in base alla zona geografica.
In caso di inadempienza, il mancato rispetto di queste regole comporta sanzioni amministrative che variano a seconda della gravità e della normativa della propria Regione.
La Legge Regionale 39/2018 della Campania disciplina gli impianti termici, l’efficienza energetica e la certificazione degli edifici (APE). Istituisce il Catasto Energetico Regionale per il controllo, la manutenzione e l’ispezione delle caldaie, estese esplicitamente anche per gli impianti termici a biomassa solida prevista dal D.Lgs. 152/06 (legna- pellets- cippato –ecct.). Le ispezioni sugli impianti termici sono obbligatorie per legge e regolate dalla Legge Regionale 39/2018 e dalle direttive DGR 100/2024. I controlli mirano a verificare il rendimento energetico, le emissioni e la sicurezza. L’ispezione degli impianti termici è un controllo (tecnico e documentale) obbligatorio per legge volto a verificare l’efficienza energetica, la sicurezza e il rispetto delle normative sulle emissioni e sull’installazione;
· Cosa prevede: L’ispettore verifica: la presenza degli RCEE relativi al biennio di controllo, la mancata presentazione degli RCEE determina l’attribuzione del contributo CAI previsto dalla Regione Campania e regolamentato dal Disciplinare Tecnico della Provincia di Benevento quale Ente Competente; la presenza e la corretta compilazione del libretto di impianto e misura “sul posto” i parametri di combustione (rendimento, emissioni di monossido di carbonio, ecc.);
· Obbligo di legge: Consentire il controllo è un dovere; il rifiuto può comportare sanzioni e la richiesta di sospensione della fornitura di gas.
· Comunicazione: L’ispezione viene preannunciata con un avviso (spesso tramite raccomandata) inviato almeno 15 giorni prima della data stabilita.
Presso tutti i comuni della provincia, è attualmente in corso l’ispezione, dichiarazione biennio 2022-2023 degli impianti termici con potenza sia inferiore che superiore ai 35kW (30.100kcal/h)
L’utente, titolare, responsabile, occupante di un’unità abitativa con impianto termico (< 35 kW) sarà preavvisato con una lettera di avviso almeno quindici giorni prima della data di ispezione. Nella lettera sono indicati: il giorno, la fascia oraria e le indicazioni per prepararsi all’ispezione.



